Con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 è stata introdotta la possibilità di fruire della “rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento.

L’obiettivo è quello di dare un sostegno finanziario, attraverso i Fondi pensione in regime di contribuzione definita, agli aderenti, sia del settore privato che del settore pubblico vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti per ottenere “l’anticipo pensionistico” (APE).

L’Assemblea dei Delegati del Fondo nell’aprile del 2018 ha approvato le modifiche statutarie necessarie per poter recepire lo strumento della rendita integrativa temporanea anticipata.

L’aderente per poter fruire della RITA, dovrà produrre quando stabilito dalla legge di stabilità 2018, e dalla Circolare COVIP dell’8 febbraio 2018 n. prot. 888.

La fruizione dell’anticipo pensionistico non è condizione indispensabile: è infatti rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell’APE e della RITA in modo congiunto ovvero alternativo.