Art. 78 e 79 Contratto ARIS ANMIRS 1998-2001

FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE DI PREVIDENZA

Art. 78
Fondo Pensione

È stato istituito in data 7 ottobre 1987 il Fondo Integrativo Nazionale di Previdenza dei Medici Dipendenti da Ospedali Religiosi Classificati e/o equiparati ancorché riconosciuti Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Ai sensi delle intervenute modifiche di legge e di statuto, ora esso è definito “FONDO PENSIONE” ed è iscritto all’apposito Albo presso la Commissione di Vigilanza (COVIP) con il numero 1337.

ISCRITTI AL FONDO

Gli iscritti al Fondo si dividono in:

1) Iscritti al Fondo alla data del 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del D.lgs. n° 124/93 (Vecchi iscritti, già assunti come prima di tale data)

2) Iscritti al Fondo successivamente alla data del 28 aprile 1993, di seconda occupazione ai sensi del D.lgs n° 124/93 e della legge n° 335/95

(Nuovi iscritti, di seconda occupazione in quanto provvisti di anzianità contributiva anteriore alla data del 28 aprile 1993)

3) Iscritti al Fondo successivamente alla data del 28 aprile 1993, di prima occupazione ai sensi del D.lgs n° 124/93.

(Nuovi iscritti, privi di anzianità contributiva alla data del 28 aprile 1993)

L’iscrizione al Fondo per i dipendenti assunti dopo il 28 aprile 1993, di cui ai punti 2) e 3), è individuale e volontaria, così come previsto dall’art. 3 del D.lgs. 124/93.

Ai fini del presente articolo, le singole Amministrazioni procedono, in base alle norme di legge e contrattuali ed alle dichiarazioni dei medici dipendenti, alla loro definizione in una delle tre categorie sopra riportate.

La domanda di iscrizione al Fondo è presentata dai medici dirigenti, tramite le Amministrazioni degli Ospedali e degli Istituti di Cura oggetto del presente contratto, che sono tenuti a sottoscriverla, impegnando contestualmente entrambe le parti nei confronti del Fondo per i fini di cui al presente comma.

1. NORME RELATIVE AGLI ISCRITTI AL FONDO ALLA DATA DEL 28 APRILE 1993, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.lgs 124/93 (VECCHI ISCRITTI)

Premesso che ai vecchi iscritti si applicano le norme previste dall’art. 18 D.Lgs n° 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, le singole Amministrazioni stanziano e versano al Fondo, in due rate annuali (gennaio e luglio) un contributo a favore dei medici iscritti pari al (5%) del trattamento retributivo di ogni singolo medico, composto da:

1) stipendio tabellare

2) indennità di specificità medica

3) retribuzione di posizione parte fissa (ex A) e parte variabile predeterminata (ex B)

4) Indennità di struttura complessa od assegno ad personam per i dirigenti di struttura complessa in servizio al 31/12/2000.

Il contributo a carico del medico dipendente è pari al 1% del trattamento retributivo di cui sopra.

2. NORME RELATIVE AGLI ISCRITTI AL FONDO IN DATA SUCCESSIVA AL 28 APRILE 1993, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.lgs 124/93, PROVVISTI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA A TALE DATA (NUOVI ISCRITTI, DI SECONDA OCCUPAZIONE)

Premesso che ai nuovi iscritti si applicano le norme previste dal D.Lgs n° 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, le singole Amministrazioni stanziano e versano al Fondo, in due rate annuali (gennaio e luglio) un contributo a favore dei medici iscritti pari al (2%) del trattamento retributivo di ogni singolo medico, composto da:

5) stipendio tabellare

6) indennità di specificità medica

7) retribuzione di posizione parte fissa (ex A) e parte variabile predeterminata (ex B)

8) Indennità di struttura complessa od assegno ad personam per i dirigenti di struttura complessa in servizio al 31/12/2000.

Il contributo a carico del medico dipendente è pari al contributo a carico dell’Amministrazione.

Al fine di consentire la deducibilità dei contributi degli iscritti, così come previsto dalle Legge 335/95 e dal D.lgs. 47/2000 art.1, le singole Amministrazioni verseranno entro il 31 marzo dell’anno successivo un’ulteriore quota prelevandola dal T.F.R. dell’iscritto nella stessa misura del contributo a proprio carico.

Il diritto al versamento decorre dalla data di iscrizione al Fondo ed il relativo importo è pari alla quota proporzionale ai mesi lavorati nell’anno di competenza.

3. NORME RELATIVE AGLI ISCRITTI AL FONDO IN DATA SUCCESSIVA AL 28 APRILE 1993, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.lgs 124/93, PRIVI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA A TALE DATA (NUOVI ISCRITTI, DI PRIMA OCCUPAZIONE)

Premesso che ai nuovi iscritti si applicano le norme del D.lgs, n° 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i medici dipendenti di prima occupazione, privi di anzianità contributiva alla data del 28 aprile 1993 ed assunti dopo tale data, le singole Amministrazioni verseranno, entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’integrale quota maturata di T.F.R. relativa all’anno di competenza (art. 8 D.Lgs. 124/93).

4. VERSAMENTI VOLONTARI

È facoltà degli iscritti di cui ai punti 1 e 3 effettuare versamenti contributivi volontari fino ai tetti di deducibilità fiscale previsti dal D.lgs. 47/2000.

In considerazione degli aspetti fiscali differenziati, per gli iscritti di cui al punto 2, nel rispetto dell’accordo 02/11/1998 – che si riporta in calce al presente articolo – i versamenti volontari sono possibili solo mediante accordo da stipulare in sede locale al fine di aumentare i contributi stessi degli iscritti.

5. NORMA TRANSITORIA

L’entità dei versamenti relativamente all’anno 2001 rimane immodificata rispetto a quanto spettante per l’anno 2000, ritenendosi applicate le norme precedentemente in vigore.

Art. 79
Norme di gestione del fondo pensione

1) ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI

Al momento dell’assunzione è fatto obbligo di consegnare al medico l’apposita informativa a cura del Fondo Pensione, in modo che siano subito note le modalità di iscrizione, l’entità dei contributi e quanto altro necessario all’iscrizione medesima.

Le modalità di trattenuta e di versamento dei contributi di cui al punto 4 art. 78, saranno disciplinate da appositi accordi locali, per la stipula dei quali il Fondo (direttamente o tramite la Società incaricata del servizio amministrativo) potrà fornire consulenza e con il quale vanno concordate le necessarie disposizioni operative.

Per i contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni e degli iscritti, valgono le scadenze temporali previste dall’art. 78.

Tali accordi si attueranno con la collaborazione della RSL e del (dei) rappresentante (i) aziendale (i) del Fondo.

2) PERMESSI PER I RESPONSABILI MEDICI DEL FONDO

1) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione: 8 giorni l’anno;

2) per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione: 4 giorni l’anno.

Per tutte le cariche i giorni sono cumulabili per un massimo di due.

La richiesta deve essere notificata, di norma, all’Amministrazione almeno 48 ore prima.

3) NORME GENERALI

In occasione del rinnovo dei Rappresentanti medici di ogni singolo Ospedale nella Assemblea del Fondo Pensione, lo stesso invierà adeguata comunicazione scritta alle singole Amministrazioni , oltre che ad Aris ed Anmirs.

Le Amministrazioni forniranno il necessario supporto logistico per assicurare la diffusione delle informazioni ed il corretto svolgimento delle elezioni.

I Rappresentanti amministrativi di ogni singolo Ospedale nella Assemblea sono individuati dalle Amministrazioni stesse in numero pari a quello dei Rappresentanti medici, ai sensi dello Statuto del Fondo.

Al fine di sostenere gli oneri fiscali e di gestione del Fondo Pensione, ogni Iscritto contribuisce con una quota annua a suo carico, stabilita attualmente in lire 70.000 (settantamila). La trattenuta, da indicare nella relativa busta paga, avverrà con le competenze del mese di gennaio di ogni anno. L’Amministrazione trasferirà al Fondo tali quote accompagnate da un elenco dei medici cui si riferiscono entro il successivo mese di febbraio.

In caso di iscrizione al Fondo in corso dell’anno, la quota individuale di cui sopra, da trattenere nel mese di avvenuta iscrizione, è dovuta per intero.

Il Fondo ha facoltà di richiedere alle Amministrazioni, di concerto con ARIS – ANMIRS, di prelevare esclusivamente a carico degli Iscritti, contributi straordinari o una quota più elevata di quella attualmente stabilita, in caso si rendano necessari per sostenere eventuali altri oneri imposti dalla legge e/o spese aggiuntive di gestione, previa deliberazione degli organi statutari del Fondo all’uopo deputati.