Leggi L’INFORMATIVA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE COVIP DEL 25 GIUGNO 2026
Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199

La Legge n. 199/2025 introduce tre nuove modalità di erogazione della pensione integrativa, che si affiancano a quelle già esistenti, richiedibili da chi ha maturato i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica.

In alternativa alla classica rendita vitalizia, che accompagna l’iscritto per tutta la durata della sua vita e la cui gestione è affidata dal Fondo a compagnie assicurative selezionate mediante Convenzione, si potrà scegliere tra:

  • Rendita a durata definita;
  • Prelievi liberamente determinabili;
  • Erogazione frazionata del montante accumulato (nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge n. 62/2026, la decorrenza di tale prestazione è stata rinviata al 31 ottobre 2026).

La COVIP ha emanato lo scorso 25 giugno delle specifiche istruzioni sul tema delle nuove prestazioni.

Nelle tre nuove forme, il montante residuo rimane investito nel Fondo durante il periodo di erogazione, nel comparto indicato dall’aderente al momento della richiesta.

I fondi pensione dispongono di un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2026, per completare gli adeguamenti tecnici e regolamentari necessari.

La rendita a durata definita

La rendita a durata definita è erogata per un numero di anni fisso, determinato dalla speranza di vita residua dell’aderente al momento della richiesta, calcolata in base alle tavole demografiche ISTAT. L’importo delle rate varia in funzione dei rendimenti maturati nel tempo.

I prelievi liberamente determinabili

prelievi liberamente determinabili consentono di attingere al proprio montante in modo flessibile, scegliendo in autonomia tempi e importi entro i limiti definiti dalla normativa. L’importo del prelievo non può essere superiore alla differenza tra l’importo delle rate di rendita maturate e il totale dei prelievi già effettuati.

L’erogazione frazionata (operativa dal 31/10/2026)

L’erogazione frazionata prevede l’erogazione del montante in rate periodiche per un periodo stabilito dall’aderente, con una durata minima di cinque anni. L’importo delle rate non è fisso e varia in funzione dei rendimenti maturati. In questo caso, la tassazione della prestazione parte da un massimo del 20% e si riduce fino a un minimo del 15%.

In conformità alle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 è previsto un periodo transitorio durante il quale le forme pensionistiche complementari potranno acquisire le richieste di accesso alle nuove prestazioni ma la liquidazione potrà avvenire solo dopo il completamento degli adeguamenti documentali ed operativi, previsti entro il 31 dicembre 2026.

Dell’avvenuto completamento degli adeguamenti verrà data tempestiva comunicazione agli iscritti tramite il sito web e gli altri canali informativi utilizzati dal Fondo.

Gli aderenti che intendono richiedere maggiori informazioni o l’accesso alle nuove prestazioni pensionistiche possono scrivere a info@fondopensionemedici.it e/o richiedere informazioni al Fondo tramite i consueti canali di contatto.

Invitiamo inoltre gli iscritti a consultare periodicamente il sito istituzionale del Fondo Pensione Medici per rimanere aggiornati.