CCNL ARIS ANMIRS 2016-2018 (estratto)
TITOLO 11° FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE DI PREVIDENZA
Art. 73 – Fondo Pensione
Le parti confermano la regolamentazione contenuta nel previgente ccnl in ordine alla previdenza complementare negoziale, rappresentata dal “Fondo Pensione medici” iscritto all’apposito Albo presso la Commissione di Vigilanza (COVIP) con il numero 1337.
Restano, pertanto, confermati – nella percentuale precedentemente prevista – i contributi a carico del datore di lavoro e dei medici per i cd. vecchi iscritti e per i nuovi iscritti di seconda occupazione, intendendosi rispettivamente come tali:
1) iscritti al Fondo alla data del 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del D.lgs. n°124/93 (Vecchi iscritti, già assunti come prima di tale data)
2) iscritti al Fondo successivamente alla data del 28 aprile 1993, di seconda occupazione ai sensi del D.lgs. n° 124/93 e della legge n° 335/95 (Nuovi iscritti, di seconda occupazione in quanto provvisti di anzianità contributiva anteriore alla data del 28 aprile 1993).
Per gli iscritti al Fondo successivamente alla data del 28 aprile 1993, di prima occupazione ai sensi del D.lgs. n° 124/93 (Nuovi iscritti, privi di anzianità contributiva alla data del 28 aprile 1993), viene introdotto un contributo pari all’1% del trattamento retributivo di ogni singolo medico, composto da:
1) stipendio tabellare
2) indennità di specificità medica
3) retribuzione di posizione parte fissa
4) indennità di struttura complessa.
I singoli ospedali stanziano e versano al Fondo il predetto contributo, in due rate annuali (gennaio e luglio).
Il contributo del medico è pari a quello versato dall’Ospedale.
Il contributo a carico del dirigente medico dipendente può essere elevato, su semplice richiesta del singolo dirigente medico, nella misura liberamente determinata dallo stesso.
Il versamento delle quote del TFR dovrà avvenire con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro al fine di consentire una celere corresponsione delle prestazioni erogate dal fondo, tutti i contributi nonché il TFR maturato devono essere versati al fondo entro 60 giorni dalla data di fine rapporto.
Art. 74 – Norme di gestione del fondo pensione
1) Adempimenti degli Ospedali
Al momento dell’assunzione è fatto obbligo di consegnare al medico l’apposita informativa a cura del Fondo Pensione, in modo che siano subito note le modalità di iscrizione, l’entità dei contributi e quanto altro necessario all’iscrizione medesima.
Posto che l’adesione al Fondo Pensione Medici è volontaria e libera, l’iscrizione può avvenire tramite l’inoltro al fondo di specifico modulo di adesione ovvero con conferimento tacito del TFR ai sensi di legge.
Per rendere concreta ed effettiva la possibilità del lavoratore di operare una scelta consapevole circa l’adesione al Fondo Pensione, la struttura sanitaria, al momento dell’assunzione, è tenuta a consegnare al medico la nota informativa per i potenziali aderenti nonché la modulistica di adesione al fondo.
All’atto dell’assunzione del medico, il datore di lavoro è obbligato ad inserire nella lettera di assunzione, la seguente dicitura: “il CCNL che regolamenta il suo rapporto di lavoro prevede l’iscrizione per adesione volontaria, al Fondo Pensione Medici pervia sottoscrizione del modulo allegato. Si informa inoltre che qualora ella entro 6 mesi dall’assunzione non esprima una scelta esplicita circa il TFR, l’iscrizione al Fondo Pensione Medici diventerà operante mediante il solo conferimento tacito del TFR”. Nel caso il Medico dovesse esprimere la volontà di destinare il proprio TFR ad un Fondo diverso dal Fondo Pensione Medici previsto dal presente CCNL, decade l’obbligo da parte del datore di lavoro di versare il contributo previsto dal presente contratto a carico dell’Azienda.
2) Permessi per i responsabili medici del Fondo
a) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione: 8 giorni l’anno;
b) per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione: 4 giorni l’anno.
Per tutte le cariche i giorni sono cumulabili per un massimo di due.
La richiesta deve essere notificata, di norma, all’Amministrazione almeno 48 ore prima.
3) Norme generali
In occasione del rinnovo dei rappresentanti medici di ogni singolo Ospedale nella Assemblea del Fondo Pensione, lo stesso invierà adeguata comunicazione scritta ai singoli Ospedali, oltre che ad Aris ed Anmirs.
Gli Ospedali forniranno il necessario supporto logistico per assicurare la diffusione delle informazioni ed il corretto svolgimento delle elezioni.
I Rappresentanti amministrativi di ogni singolo Ospedale nella Assemblea sono individuati dagli Ospedali stessi in numero pari a quello dei rappresentanti medici, ai sensi dello Statuto del Fondo.
