La legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018) ha modificato il comma 4 dell’art. 11 del D.lgs. n. 252/2005 prevedendo la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro e che soddisfano determinati requisiti.
Al verificarsi di determinate circostanze previste dalla legge e in prossimità del pensionamento, ti è consentito anticipare la prestazione pensionistica complementare rispetto alla pensione obbligatoria.
Prima che maturi l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, puoi richiedere l’erogazione di una rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta RITA), fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, quando sono presenti tutte queste condizioni:
✓ hai cessato l’attività lavorativa
✓ ti mancano non più di 5 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia
✓ hai un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nel tuo regime obbligatorio
✓ hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (ovvero 3 anni se sei un lavoratore in mobilità nei Paesi dell’Unione europea).
Oppure quando sono presenti tutte queste condizioni:
✓ hai cessato l’attività lavorativa
✓ sei inoccupato da più di 24 mesi
✓ ti mancano non più di 10 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia
✓ hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (ovvero 3 anni se sei un lavoratore in mobilità nei Paesi dell’Unione europea).
La RITA consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte (a seconda delle proprie esigenze) della posizione individuale fino al conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.
La RITA consiste nell’erogazione frazionata in forma di rendita, in un predeterminato arco temporale fino alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia previsti nel regime obbligatorio (5/10 anni al massimo), di tutto o parte del montante accumulato dall’aderente.
Scarica il REGOLAMENTO sulla “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)
Scarica il Modulo per la Richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 luglio 2026
